Il secondary ticketing

INDICE

  1. IL FENOMENO DEL SECONDARY TICKETING
  2. L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 1° DICEMBRE 2016
  3. GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE
  4. LA RECENTE SENTENZA N. 2414 DEL 14 APRILE 2020 DEL CONSIGLIO DI STATO
  5. CONCLUSIONI

1. IL FENOMENO DEL SECONDARY TICKETING

L’espressione inglese secondary ticketing si riferisce all’insieme delle attività di rivendita di biglietti per l’accesso ad eventi precedentemente acquistati dal soggetto emittente ovvero dal distributore incaricato da quest’ultimo per la commercializzazione dei biglietti.

Originariamente, si trattava di un fenomeno di portata limitata, poiché la rivendita dei biglietti era principalmente posta in essere dai singoli possessori. È infatti fisiologico che un acquirente possa essere successivamente impossibilitato a partecipare all’evento o mutare la propria intenzione di voler assistere a uno spettacolo. In tal caso, dunque, il possessore del titolo di accesso allo spettacolo pone in vendita il biglietto acquistato allo scopo principale di recuperare quanto pagato per l’acquisto dello stesso, senza scopo di lucro.

Diversamente, la rivendita dei biglietti sul mercato secondario può assumere intento speculativo qualora il numero dei biglietti messi a disposizione dall’organizzatore dell’evento sia inferiore rispetto alla domanda dei soggetti che desiderano assistere allo spettacolo. In tale ipotesi, chi non avesse avuto la possibilità di ottenere il biglietto può decidere di incentivare il possessore del biglietto a cederlo a fronte di un corrispettivo maggiore rispetto al prezzo originario del biglietto acquistato. È infatti possibile che alcuni soggetti acquistino i biglietti al solo scopo di rivenderli successivamente ad un importo più alto.

L’avvento delle nuove tecnologie e di internet ha mutato notevolmente la connotazione del mercato secondario dei biglietti. Attraverso piattaforme elettroniche il secondary ticketing può infatti essere svolto in modalità professionale ed organizzata, costituendo attività lucrativa ed imprenditoriale e assumendo notevole importanza perché in grado di porsi come alternativa facilmente accessibile e particolarmente diffusa.

Tale attività è fortemente idonea a perturbare il mercato concorrenziale e soprattutto interferisce con la possibilità di acquistare liberamente i biglietti direttamente sul mercato primario. Infatti, attuata attraverso un acquisto della maggior parte dei biglietti sul mercato primario, comportando il rapido esaurimento dei biglietti di prima emissione, induce i soggetti interessati ad acquistare il ticket sul mercato secondario ad un prezzo maggiore rispetto a quello di emissione.

Il fenomeno, quindi, non desta preoccupazione quando il meccanismo suddetto intende semplicemente favorire lo scambio tra chi ha acquistato un biglietto per un evento al quale non può più partecipare e chi non è riuscito a trovarlo sul mercato primario. Desta, invece, allarme sociale l’acquisto massivo di biglietti da parte di organizzazioni, che si servono di software creati appositamente (c.d. ticketbots), che poi li rivendono a prezzi maggiorati.

Il presente documento si propone di illustrare i progressi raggiunti in materia di secondary tickenting dal legislatore e, soprattutto, dalla giurisprudenza, esaminando, in particolare, l’ultima pronuncia del Consiglio di Stato.

2. L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 1° DICEMBRE 2016

Una prima censura operata dalla giurisprudenza in tema di secondary ticketing si è avuta con l’ordinanza del 1° dicembre 2016, con la quale il Tribunale di Roma (Sez. speciale in materia di imprese) ha affermato l’illiceità del secondary ticketing quando l’attività di rivendita viene svolta in maniera professionale ed organizzata dalle stesse società che organizzano l’evento e/o che gestiscono piattaforme informatiche di commercio elettronico, ponendo in essere una vera e propria attività lucrativa che si interpone tra i distributori ufficiali ed i consumatori, destinatari dei titoli di partecipazione alle attività di spettacolo.

Tale ordinanza originava da un ricorso cautelare proposto da SIAE per l’inibizione della vendita sul mercato secondario di biglietti relativi al concerto di un noto gruppo musicale. Secondo SIAE, l’organizzatore dello spettacolo aveva venduto una discreta quantità di biglietti direttamente ad alcuni gestori di piattaforme elettroniche di rivendita di titoli per la partecipazione ad eventi musicali e questi avevano, a loro volta, posto in vendita i biglietti ad un prezzo maggiore di quello di emissione.

Convenendo in giudizio anche i gestori delle piattaforme, SIAE sosteneva in aggiunta che queste società avevano acquistato anche un ingente quantitativo dei titoli dal distributore ufficiale dei biglietti sul mercato primario, eludendo le limitazioni all’acquisto predisposte dallo stesso. I gestori delle piattaforme sostenevano, invece, di svolgere esclusivamente attività di hosting provider intesa quale mera predisposizione di una piattaforma informatica ove i singoli possessori dei biglietti rivendono gli stessi sul mercato secondario ai soggetti interessati a fruire dello spettacolo musicale.

Tutti i resistenti sostenevano, in ogni caso, la piena legittimità dell’attività di secondary ticketing, affermando che la normativa sul diritto d’autore non riconosce agli autori alcun diritto di seguito che legittimi gli stessi ad ottenere un compenso aggiuntivo sul maggiore prezzo praticato per la rivendita dei biglietti sul mercato secondario.

Il Tribunale di Roma, constatando preliminarmente che nessuna normativa nazionale o europea considerava illecita la rivendita a prezzo maggiorato di biglietti di accesso a spettacoli musicali, ha affermato la liceità dell’attività di rivendita posta in essere in modo non organizzato ed occasionale dai singoli soggetti possessori dei biglietti, in assenza di uno specifico divieto di legge applicabile ratione temporis.

Parimenti, ha affermato la liceità della mera attività di hosting provider svolta dai gestori delle piattaforme di rivendita dei biglietti, ove la stessa costituisca un semplice mezzo per consentire una efficace vendita dei biglietti sul mercato secondario da parte dei singoli soggetti che, in via occasionale, desiderino cedere il biglietto da loro precedentemente acquistato.

Diversamente, ha considerato illecita l’attività di acquisto e rivendita dei biglietti svolta a scopo lucrativo in modo professionale ed organizzato dalla stessa società che organizza l’evento e/o dai soggetti che gestiscono piattaforme elettroniche di rivendita dei biglietti: in una simile ipotesi, infatti, si realizza un’interposizione tra i distributori ufficiali dei biglietti ed i fruitori dello spettacolo destinatari finali dei titoli di accesso all’evento musicale che consente, in elusione della normativa a protezione del diritto d’autore e di quella fiscale, di immettere sul mercato i biglietti ad un prezzo maggiore rispetto a quello di emissione sul quale sono calcolati i tributi nonché i compensi spettanti agli autori e alla SIAE.

Affermata l’illiceità dell’attività di rivendita posta in essere dalle società resistenti, il Tribunale ha quindi inibito l’ulteriore vendita diretta o indiretta sul mercato secondario dei biglietti relativi all’evento musicale oggetto di causa, fissando altresì una penale per ogni ulteriore titolo venduto in violazione dell’ordine contenuto nella pronuncia.

3. GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE

A seguito dell’emanazione dell’ordinanza del 1° dicembre 2016, il legislatore è intervenuto con la L. 11 dicembre 2016, n. 232, introducendo misure tese a contrastare il fenomeno del secondary ticketing.

L’art. 1, comma 545, di tale legge prevede, infatti, che “al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie“.

Tuttavia, sempre secondo il comma 545, “non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali“.

La normativa, quindi, qualifica chiaramente come illecita l’attività di secondary ticketing svolta in forma professionale e consente la cessione del biglietto solamente qualora il singolo fruitore dello spettacolo che aveva originariamente acquistato il biglietto per il proprio uso personale abbia successivamente deciso di non usufruirne personalmente.

Da un lato, si è chiarito che gli unici soggetti legittimati a vendere i titoli di accesso per eventi spettacolistici sono gli organizzatori degli stessi, nonché i titolari di biglietterie automatizzate da questi incaricate alla vendita, dall’altro, è stata esclusa la configurabilità dell’illecito in presenza di transazioni tra utenti finali.

È rimasta, tuttavia, lecita l’attività di hosting provider, ossia di mero gestore delle piattaforme elettroniche ove i singoli utenti finali alienano – in modo occasionale e per finalità non commerciali – i ticket da loro originariamente acquistati.

Ad ogni modo, la legge del 2016 si è rivelata comunque inefficace nel contrastare il secondary ticketing. Infatti, i siti continuavano a distribuire i titoli di accesso e non risultava possibile impedire l’accesso alla manifestazione a chi avesse acquistato il titolo d’ingresso attraverso il canale illegale poiché nulla era disposto in ordine alle sorti del titolo compravenduto sui canali secondari e non risultava materialmente possibile identificare i titoli oggetto di circolazione sul mercato secondario, in quanto gli stessi i biglietti risultavano non nominativi.

Il Legislatore, allora, è intervenuto nuovamente sul punto e con la Legge di bilancio per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 1099). In particolare, ha stabilito in maniera più stringente che anche tra privati la rivendita occasionale può avvenire solo al prezzo di acquisto del biglietto.

La parte concernente le nuove norme sulla regolamentazione delle modalità di emissione e circolazione dei titoli di accesso costituisce una novità: con i nuovi commi 545-bis e ss. della L. 232/2016, il legislatore ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2019, con riferimento agli spettacoli con capienza di pubblico superiore a 5000 posti, i biglietti debbano obbligatoriamente riportare nome e cognome dello spettatore, il quale dovrà esibire all’ingresso un documento di identità per permettere al personale di servizio la verifica della rispondenza dei dati riportati sul biglietto. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo.

Qualora l’intestatario del titolo di accesso non possa o non voglia più assistere allo spettacolo, gli è garantita la possibilità di ottenere il cambio del nominativo o la rimessa in vendita del biglietto sulla piattaforma del distributore primario, a un prezzo corrispondente al valore facciale.

4. LA RECENTE SENTENZA N. 2414 DEL 14 APRILE DEL CONSIGLIO DI STATO

Lo scorso 14 aprile si è raggiunto un ulteriore progresso nel contrasto al secondary ticketing.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2414/2020, in un giudizio proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM” o “Autorità”) contro TicketOne, società leader nel comparto ticketing, ha confermato l’estraneità della società da ogni tipo di negligenza nel contrastare il fenomeno del mercato secondario di biglietti.

La questione tra origine da un’istruttoria avviata da AGCM nell’ottobre 2016, a seguito di segnalazioni di alcune associazioni di consumatori che avevano lamentato un rapido esaurimento dei biglietti pubblicizzati da TicketOne e la contestuale disponibilità dei medesimi sul mercato secondario, a un prezzo maggiore rispetto a quello fissato dall’organizzatore.

Secondo AGCM, la società avrebbe condotto pratiche commerciali scorrette nella vendita di biglietti per eventi di grande richiamo (c.d. hot events) attraverso il proprio sito internet, non impedendo la diffusione di biglietti sul mercato secondario e arrecando così pregiudizio ai consumatori; in particolare, secondo l’Autorità, la pratica commerciale scorretta sarebbe consistita nell’omessa adozione di:

  • misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate;
  • regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti;
  • controlli ex post per la verifica dell’identità dei soggetti acquirenti.

All’esito dell’istruttoria, AGCM irrogava a TicketOne la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000.000 euro, per violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, secondo il quale “Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”, nonché per omessa adozione di misure contro l’acquisto multiplo di biglietti sui propri canali di vendita, attraverso i cosiddetti ticketbots.

Nel giudizio di primo grado la Società chiedeva e otteneva con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 2330 del 2 marzo 2018, in particolare, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, a fronte di una valutazione positiva delle ragioni di TicketOne.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2414 del 2020 ha rigettato l’appello della prima contro la decisione del sopra citato T.A.R. e, non ravvisando alcuna correlazione tra le pratiche commerciali di TicketOne e la denuncia di attività scorrette, ma, al contrario, riconoscendo che i sistemi software WAF adottati da TicketOne sono in grado di contrastare i ticketbots, ha confermato l’estraneità della società a ogni tipo di negligenza legata al mercato secondario di biglietti.

Nel dettaglio, la sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che le contestazioni mosse dall’Autorità risultavano contraddette in radice da numerose circostanze, anche in considerazione del fatto che proprio TicketOne aveva dimostrato di aver adottato diverse azioni al fine di contrastare proprio il fenomeno del secondary ticketing attraverso i propri sistemi informatici.

La sentenza in esame ha un’importanza che va oltre il caso di specie, dal momento che spiega che, nelle istruttorie preordinate all’accertamento di una pratica commerciale scorretta, è sempre necessario tener conto delle prove documentali fornite dall’impresa nel corso del procedimento, le quali non possono essere superate da mere affermazioni di segno contrario non supportate da documentazione probatoria.

5. CONCLUSIONI

La recente sentenza del Consiglio di Stato costituisce un’importante novità in materia. Se, da un lato, le recenti disposizioni normative aggiunte con la Legge di bilancio per il 2019 sono da accogliere con favore, in quanto incentiveranno gli organizzatori degli eventi a praticare una politica di prezzo maggiormente trasparente nei confronti del consumatore finale, eventualmente applicando prezzi differenziati per i ticket acquistati in largo anticipo e per i biglietti emessi quando si è quasi raggiunto il c.d. “tutto esaurito”, dall’altro, la sentenza n. 2414/2020 opera una netta separazione tra l’attività dei distributori principali e quella delle piattaforme di secondary ticketing.

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