Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Agosto: la disciplina speciale per le operazioni di concentrazioni tra imprese

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, è entrato in vigore il 15 agosto 2020.

Particolarmente interessanti risultano essere i primi tre commi dell’art. 75, rubricato “Operazioni di concentrazione e salvaguardia della continuità d’impresa e modifiche all’art. 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Con tale disposizione il Legislatore ha inteso “alleggerire” la procedura volta a consentire la concentrazione di imprese che prestano servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale, e che versano in difficoltà economica, anche a causa dell’impatto del Covid-19, purché tale procedura sia attivata entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, nel rispetto della disciplina sul divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante ex artt. 2 e 3 della Legge n. 287/1990, l’art. 75 cit. consente di derogare alla procedura del detto art. 2 L. 287/1990 per le operazioni di concentrazione tra imprese, non disciplinate dal Regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio[1], qualora tali imprese: i) operino in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50 D.Lgs. 50/2016 ovvero di interesse economico generale ai sensi dell’art. 14 del TFUE; ii) abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi, anche a causa della particolare congiuntura economica originata dall’emergenza sanitaria in corso, e che rischierebbero di dover cessare le loro attività.

Quanto al procedimento, le imprese debbono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all’AGCM, dando altresì notizia delle misure comportamentali che intendono adottare al fine di prevenire il rischio di imposizione di prezzi o di altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza di tale iniziativa.  Entro trenta giorni da tale comunicazione, l’Antitrust, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità di regolamentazione del settore, è tenuta a prescrivere mediante propria deliberazione l’adozione di misure comportamentali al fine di garantire la concorrenza e di tutelare l’utenza, anche in considerazione delle precipue caratteristiche dell’operazione.

Sempre ai sensi dell’art. 75, comma 2, inoltre, si dispone che in caso di mancato rispetto delle misure imposte da AGCM troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.19 della legge 287/1990.

Il comma terzo dell’art. 75, infine, stabilisce che la disciplina speciale sopra descritta sia applicabile alle sole operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

[1] Il Regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio, secondo l’art. 1 rubricato “Campo di applicazione”, disciplina le operazioni di concentrazione quando: il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di Euro e il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di Euro.

Per una lettura dell’art. 75 in commento, si rinvia al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

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