L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 ottobre 2020, ha inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in merito alla normativa relativa all’istituto del subappalto e, in particolare, alle disposizioni che ne disciplinano i limiti di utilizzo (articolo 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche Codice dei Contratti Pubblici o “CCP” e articolo l, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55).
L’AGCM ricorda che l’art. 105 D.Lgs. 50/2016 dispone che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo del contratto e che tale soglia massima è stata – provvisoriamente – innalzata al 40% dal D.L. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) per far fronte a talune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata nel gennaio 2019 contro lo Stato italiano. In particolare, è stato considerato in contrasto con la direttiva comunitaria 2014/24/UE l’art. 105, commi 2 e 5, D.Lgs. 50/2016 ove limita il ricorso al subappalto al 30% in tutti i casi e non soltanto ove tale restrizione sia oggettivamente dovuta alla natura delle prestazioni.
La segnalazione rammenta, inoltre, che la sentenza della Corte di giustizia UE del 26 settembre 2019, caso C-63/18“Vitali”, ha ritenuto la normativa italiana incompatibile con la Direttiva cit. in quanto vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto oltre una percentuale fissa, indipendentemente dal settore economico interessato, dalla natura delle prestazioni e dall’identità del subappaltatore.
In considerazione della giurisprudenza euro-unitaria intervenuta sul punto e dell’imminente scadenza delle soluzioni apprestate dal Legislatore con il Decreto Sblocca Cantieri (31 dicembre 2020), l’Autorità ritiene opportuna una modifica normativa volta a:
“(i) eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile;
(ii) prevedere l’obbligo in capo agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto, oltre all’identità dei subappaltatori;
(iii) consentire alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all’utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguite e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell’identità dei subappaltatori”.
Per una lettura integrale del testo della Segnalazione, si rinvia al seguente link:
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Antitrust_Subappalto.pdf



