In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, accogliendo le richieste inviate dalle Amministrazioni, l’ANAC ha disposto la proroga al 8 febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012.
Come noto, l’art. 1, comma 32, cit. prevede che tutte le stazioni appaltanti pubblichino sul proprio sito web istituzionale le informazioni di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, indicate all’articolo 4 della Deliberazione ANAC n.39 del 2 gennaio 2016, nonché lo stesso articolo impone alle stazioni appaltanti di comunicare all’Autorità di avere provveduto a tale adempimento.
L’adempimento si compone, dunque, di due parti: una “pubblicazione” e una “comunicazione” all’ANAC dell’avvenuta pubblicazione.
La pubblicazione è solo l’ultimo passaggio di un lavoro che dovrebbe essere, quindi, quasi quotidiano: le stazioni appaltanti infatti dovrebbero pubblicare “tempestivamente” sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni sulle procedure di scelta del contraente di qualsiasi importo.
Concluso l’anno solare, queste stesse informazioni devono essere rilasciate “in formato aperto” secondo le istruzioni ANAC.
In caso di inadempimento, l’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 richiama espressamente l’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, ora trasfuso nell’art. 213 co.13 del D.Lgs. 50/2016, autorizzando l’ANAC a irrogare sanzioni pecuniarie alle Amministrazioni che non comunicano i dati.
L’importo delle sanzioni va da 250 a 25.000 euro per omessa indicazione dei dati e da 500 a 50.000 euro per aver fornito dati non veritieri; in tali ipotesi l’ANAC trasmette alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti.
Nella prassi, tuttavia, la pubblicazione di tali informazioni sui siti delle stazioni appaltanti non solo non avviene tempestivamente, ma addirittura tale obbligo viene in molti casi disatteso.
Alla luce della situazione emergenziale causata dal Covid-19 che ha inciso sulle procedure di affidamento, individuando deroghe alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, l’adempimento da parte delle Stazioni appaltanti di tali obblighi di pubblicazione appare a fortiori inderogabile, e ciò non solo per finalità statistiche e di lotta alla corruzione perseguite dall’ANAC, ma anche a tutela degli interessi delle imprese.



