Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “milleproroghe 2021”)

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323 il Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore nel medesimo giorno, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (cosiddetto “Milleproroghe 2021”).

L’art. 13 del decreto in parola, rubricato “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti” contiene le seguenti proroghe di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici:

  • Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la previsione – introdotta dall’art. 207, comma 1, D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e relativa all’importo dell’anticipazione alle imprese appaltatrici prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti pubblici – secondo la quale tale somma può essere incrementata fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;
  • Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’efficacia delle seguenti norme, contenute nel D.L. n. 32/19 (c.d. “Sblocca cantieri”):

A) Articolo 1, comma 4, che prevede la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, con la precisazione che le opere la cui progettazione è stata realizzata usufruendo della regola eccezionale de qua sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

B) Articolo 1, comma 6, secondo il quale i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eccezion fatta per gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal d. lgs. 50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

  • Viene prorogato al 30 giugno 2021, in deroga all’art. 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105, quanto previsto dall’art. 1, comma 18 del decreto Sblocca cantieri in materia di subappalto, a mente del quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  • Sono sospese fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione del comma 6 dell’art. 105 (obbligo di indicazione della terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 174, nonché le verifiche, in sede di gara, previste dall’art. 80 CCP, riferite al subappaltatore.
  • Fino al 31 dicembre 2021 (e non più sino al 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 75 del D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”), le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate, in deroga a ogni disposizione di legge, sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa».
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