L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha risposto ad una richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge n. 76/2020, il così detto “decreto semplificazione”, convertito con Legge del 11 settembre 2020 n. 120, in materia di patti di integrità.
In particolare, l’Autorità ha affermato che l’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, D.Lgs. 50/2016, essendo tale causa di esclusione prevista da diposizioni di legge vigenti.
In ogni caso, l’ANAC afferma che le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di evitare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità e che tale esclusione può essere disposta solo previa valutazione in concreto della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della sanzione espulsiva e nel rispetto dei principi che regolano il procedimento amministrativo.
L’Autorità chiarisce che, in linea generale, l’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento.
Ed infatti soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara.
Ad ogni modo, in tali casi l’operatore economico ha la facoltà di avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per neutralizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.
Per una lettura integrale del parere si rimanda al testo della relativa delibera:



