INDICE
- SUBAPPALTO
- NUOVI REGOLAMENTI ANAC
- NUOVO PNA
1) SUBAPPALTO
ATTO DI SEGNALAZIONE ANAC N. 8 DEL 13 NOVEMBRE 2019 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO DI CUI ALL’ART. 105 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’ANAC ha formulato alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del Codice alla luce della sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che, nell’esaminare una domanda di pronuncia pregiudiziale del TAR Lombardia, ha statuito la non conformità al diritto UE della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto.
L’ANAC ritiene in particolare che, a suo avviso, la sentenza della CGUE non comporti necessariamente la possibilità di ammettere il subappalto del 100% delle attività oggetto di appalto, suggerendo che, ferma restando la regola generale dell’ammissibilità del subappalto, l’eventuale limite sia disposto di volta in volta dalla stazione appaltante sulla base di adeguata motivazione in relazione alla specificità della gara.
Inoltre si rileva che non è chiaro se la pronuncia della CGUE abbia effetto sugli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, fermo restando che il profilo andrebbe verificato soprattutto in relazione alle procedure di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice che presentano carattere c.d. “transfrontaliero”.
Si ricorda che la citata sentenza della CGUE apre diversi scenari non solo sulle procedure di gara successive alla pubblicazione della sentenza, ma induce a possibili riflessioni anche sui contratti in corso, in considerazione dell’efficacia diretta ed erga omnes delle sentenze interpretative della CGUE.
2) NUOVI REGOLAMENTI ANAC
ANAC ha approvato:
- nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.213, c.10, del medesimo Codice.
– Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, D. Lgs. 50/2016
Approvato con Delibera n. 861 del 2.10.2019. Pubblicato nella G.U.R.I. n. 262 dell’8 novembre.
Data di entrata in vigore: 9 novembre 2019.
Il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico definisce, in linea con le previsioni del D.lgs. n. 50/2016, le procedure per l’inserimento delle annotazioni e circoscrive più puntualmente le fattispecie oggetto di annotazione.
Viene altresì affermato, all’interno dell’iter procedimentale, l’importanza del principio del contradittorio e l’obbligo di motivazione.
La novità d’impatto più concreto è certamente quella collegata alla tipologia di notizie e informazioni contenute nella sez. “B” del Casellario, quale area, si ricorda, riservata esclusivamente alle s.a., alle SOA e agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione.
L’Autorità, difatti, nella nuova formulazione del Regolamento, nell’elencazione di quanto contenuto all’interno della Sez. B del Casellario, apporta importanti specificazioni. In particolare, oggetto di modifica sono le lett. a) e b) dell’art. 8, comma 2:
- alla lett. a) limita l’iscrizione delle sole notizie, informazioni o dati concernenti (i) i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto o di concessione (ii) e/o di revoca dell’aggiudicazione adottati in presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice che integrano grave illecito professionale posto in essere nella procedura di gara o in altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico (art. 8, comma 2, lett. a);
- alla lett. b) elenca le tipologie di notizie e/o informazioni emerse nel corso di esecuzione di contratti pubblici suscettibili di iscrizione:
- provvedimenti di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti, anche se contestati in giudizio;
- provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% dell’importo del contratto;
- altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ( 8, comma 2, lett. b).
Viene rafforzato il principio del contraddittorio successivo alla ricezione da parte dell’o.e. della comunicazione di avvio del procedimento. L’art. 15 rubricato “Audizioni”, che espressamente disciplina la fase successiva all’apertura dell’istruttoria da parte dell’Autorità, prevede infatti, a differenza della precedente versione, la possibilità che la richiesta di audizione venga esperita su istanza di parte. Il dirigente, qualora ritenute rilevanti le circostanze su cui la parte ha richiesto di essere ascoltata, sarà obbligato a convocare in audizione i soggetti interessati.
L’art. 17 “Conclusione del Procedimento” prevede che, nel contenuto della comunicazione di conclusione del procedimento avviato per l’annotazione delle notizie utili di cui all’art. 8, comma 2 lett. a) e b) grava un obbligo di motivazione a carico dell’Autorità. Il Dirigente, infatti, dovrà dare evidenza non soltanto delle regioni della ritenuta utilità della pubblicazione della notizia nel Casellario e della sua non manifesta inconferenza ma, anche, di aver tenuto conto della totalità dei rilievi formulati dai soggetti interessati in sede procedimentale.
– Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al D.Lgs. 50/2016
Approvato con Delibera n.920 del 16.10.2019. Pubblicato nella G.U.R.I. n. 262 dell’8 novembre.
Data di entrata in vigore: 23 novembre 2019.
Il nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio per l’irrogazione di sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie attua una semplificazione procedimentale e, in primis, adegua i poteri dell’Autorità alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016.
Come specificato all’art. 23, infatti, il suddetto atto sostituisce il precedente Regolamento adottato con delibera n. 82 del 2014, così come modificato con delibera n. 164 del 27 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 disciplina ratione temporis applicabile.
Da qui il radicale adeguamento dell’oggetto (art. 2) del procedimento sanzionatorio alle disposizioni della normativa attualmente applicabile (a titolo esemplificativo: violazione obblighi informativi e di comunicazione verso l’autorità ex art. 211, comma 1, 213, comma 9 e 13; falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A. o alle S.O.A. ex artt. 213, comma 13, 80 comma 12 e 84 comma 4-bis; violazione dell’obbligo di comunicazione e/o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante).
Novità rilevanti attengono soprattutto l’iter procedimentale: a differenza della precedente formulazione, che contemplava un distinto procedimento per le varie ipotesi di attivazione del potere sanzionatorio dell’Autorità, ora il procedimento diviene unico: alla fase pre – istruttoria (art. 11) di contestazione dell’inadempimento ed eventuale integrazione documentale, segue quella di immediata archiviazione in caso di insussistenza dei presupposti o inconferenza della segnalazione (art. 12).
Diversamente, il Dirigente provvederà alla contestazione dell’addebito con invio della relativa comunicazione al soggetto inadempiente e al segnalante, contenente, tra l’altro, l’indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento (art. 13).
Ultimo elemento rilevante concerne la disciplina transitoria (art. 23): è espressamente previsto che il Regolamento si applicherà ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia ancora stata effettuata la contestazione dell’addebito alla data della sua entrata in vigore (23 novembre p.v.).
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3) NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
L’ANAC, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021.
Il PNA è stato elaborato all’esito di consultazione pubblica e ha consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.
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Per maggiori informazioni sui contenuti degli atti si rinvia al sito istituzionale dell’ANAC (www.anticorruzione.it).
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci.



