Su Net4market – CSAmed Stefano Cassamagnaghi commenta la recente sentenza della Corte di Giustizia (C-578/23).
La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando può essere legittima solo se basata su una situazione di esclusività non imputabile alla hashtag#PA.
Due elementi cruciali emergono dalla pronuncia:
- L’esclusività tecnica deve essere valutata considerando le circostanze di fatto e di diritto in cui è stato concluso il contratto relativo alla prestazione originaria;
- La PA deve dimostrare di aver condotto “serie ricerche” per individuare alternative al fornitore uscente, disponendo di mezzi effettivi e ragionevoli.
La sentenza affronta specificamente il fenomeno del lock-in tecnologico, evidenziando come l’impossibilità di cambiare fornitore – anche se non intenzionalmente creata – non giustifichi automaticamente il ricorso alla procedura negoziata.
Una pronuncia che rafforza il principio della libertà di concorrenza negli appalti pubblici europei.
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